Cosa dice la legge 104/92 sull' invalidità-
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Inviato 20 novembre 2005 - 17:15:14
L'articolo 3, comma 1 della Legge 104/92 definisce come "persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".
Ecco i benefici per le diverse condizione riconosciute:
• Persona riconosciuta handicappata, con invalidità civile superiore al 67% o con invalidità inscritta alla I, II o III tabella A della Legge 648/50, assunta in enti pubblici
Diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e la precedenza se è stata fatta domanda di trasferimento (art. 21 Legge 104/92)
• Persona riconosciuta handicappata, che deve sostenere esami pubblici o di abilitazione alle professioni
Diritto agli ausili necessari per sostenere le prove, nonché alla disponibilità di tempi aggiuntivi a quelli stabiliti (art. 20 Legge 104/92)
• Persona riconosciuta handicappata per ridotte capacità motorie permanenti o affetta da pluriamputazioni; persona riconosciuta handicappata per handicap psichico o mentale con idennità di accompagnamento come invalido civile
Può usufruire dell'acquisto di veicoli ad I.V.A. agevolata (4% anziché 20%) e può essere esente dal pagamento delle tasse automobilistiche (art. 8 della Legge 449/97 e art. 30 comma 7 della Legge 328/2000)
• Persona riconosciuta handicappata con menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio che limitano l'autosufficienza e l'integrazione
Può usufruire dell'I.V.A. agevolata per l'acquisto di apparecchiature e dispositivi meccanici, elettronici o informatici, anche appositamente fabbricati, preposti alla riabilitazione o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso all'informazione e alla cultura (art. 3 del DM 14/3/1998)
L'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI HANDICAP GRAVE
E' riconosciuta "grave" la persona handicappata con ridotta autonomia personale, correlate all'età, "in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione"
Ecco i benefici per le diverse condizione riconosciute:
• Persona riconosciuta handicappata in situazione grave in caso di minore
La lavoratrice madre o, in alternativa, padre, anche adottivi, possono ottenere un prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro (art. 7 della Legge 1204/71).
Oppure, in alternativa, due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del minore (art. 33, comma 1, della Legge 104/92).
Chiunque assista un bambino di età non inferiore a tre anni può usufruire delle seguenti agevolazioni: tre giorni di permesso mensile purché il soggetto non sia ricoverato a tempo pieno; diritto di scegliere, ove possibile la sede di lavoro più vicina; impossibilità al trasferimento senza il suo consenso in sede di lavoro diversa da quella già coperta (art. 33 della Legge 104/92)
• In caso di maggiore età
Diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina; impossibilità al trasferimento senza il suo consenso in sede di lavoro diversa da quella già coperta; deduzione dal reddito complessivo delle spese mediche e di assistenza specifica, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 5% o 10% del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire.
SOGGETTI IN ETA' LAVORATIVA,
FRA 18 E 65 ANNI
Il requisito minimo è essere affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettiva che riducono la capacità lavorativa della persona in misura non inferiore ad un terzo (superiore al 33%)
Ecco i benefici a seconda della percentuale di invalidità:
• Da 33% a 46%
Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità
• Da 46% a 66%
Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Iscrizione alle liste speciali per il collocamento degli invalidi civili.
• Da 67% a 73%
Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Iscrizione alle liste speciali per il collocamento degli invalidi civili.
Esenzione del pagamento del ticket farmaceutico, con eslusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C.
• Da 74% a 99%
Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Iscrizione alle liste speciali per il collocamento degli invalidi civili.
Esenzione del pagamento del ticket farmaceutico, con eslusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C.
Concessione dell'assegno di invalidità. L'assegno di invalidità vieni mantenuto sino al collocamento lavorativo della persona disabile.
La persona disabile non può rifiutare l'occupazione offerta dal centro per l'impiego, fatta salva l'idoneità psicofisica a svolgere l'occupazione offerta pena la pedita del beneficio economico
• 100%
Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Iscrizione alle liste speciali per il collocamento degli invalidi civili.
Esenzione del pagamento del ticket farmaceutico, con eslusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C.
Concessione della pensione di invalidità civile
• 100% più indennità di accompagnamento
L'indennità di pa gamento è concessa qualora sussista la necessità di assistenza continua per necessità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Iscrizione alle liste speciali per il collocamento degli invalidi civili.
Esenzione del pagamento del ticket farmaceutico, con eslusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C.
Concessione dell'assegno di invalidità. L'assegno di invalidità vieni mantenuto sino al collocamento lavorativo della persona disabile.
La persona disabile non può rifiutare l'occupazione offerta dal centro per l'impiego, fatta salva l'idoneità psicofisica a svolgere l'occupazione offerta pena la pedita del beneficio economico.
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LEGGE 104/92
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